FIVU

Federazione Italiana Volo Ultraleggero

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Statuto


Statuto della
Federazione Italiana Volo Ultraleggero
 
Preambolo

La FIVU, Federazione Italiana Volo Ultraleggero, fondata nel 1980 allo scopo di assicurare alle istituzioni la
specifica competenza ed il suo contributo per la regolamentazione legislativa e tecnico operativa della disciplina
del Volo da Diporto e Sportivo (V.D.S.) nel rispetto dei principi atti a garantirne la pratica e lo sviluppo in
sicurezza e per la tutela degli interessi di tutti coloro che a qualunque titolo la praticano, in considerazione
dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dell’Aero Club d’Italia (AeCI), ritenendo utile e necessaria la sua
presenza attiva in seno all’AeCI, ha deliberato di formulare istanza di riconoscimento all’AeCI, quale federazione
di specialità aeronautica per il Volo da Diporto e Sportivo a motore.
Stante la necessità di adeguare lo statuto esistente ai principi informatori dettati dal nuovo Statuto dell’AeCI,
trasforma il proprio nel testo che segue.

TITOLO   I
TRASFORMAZIONE E SCOPI
ART. 1
La Federazione Sportiva Aeronautica denominata F.I.V.U. (Federazione Italiana Volo Ultraleggero) raggruppa in
rapporto federativo gli Aero Club e le altre Associazioni affiliate che esercitano attività di volo da diporto e
sportivo a motore in conformità al disposto dell'art. 15 dello Statuto dell'AeCI.

ART. 2
La FIVU è Ente di diritto privato ed ha lo scopo di svolgere, senza fini di lucro, le attività sportive aeronautiche
riconducibili alla specialità del Volo da Diporto e Sportivo a motore, di promuovere la Cultura Aeronautica, e di
porre in atto tutte quelle iniziative funzionali alla promozione del Volo da Diporto e Sportivo a Motore ed
elevazione dei contenuti con particolare riferimento all’attività di Protezione Civile (come previsto dall’art. 4 coma
1 numero 14, dello statuto dell’Aero Club d’Italia), in conformità con quanto previsto dallo statuto dell’Aero Club
d’Italia e suoi regolamenti, direttive e deleghe.
Nello svolgimento di tale attività, la FIVU ed i soggetti ad essa affiliati non potranno prevedere né effettuare,
anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.
Alla FIVU si applicano gli artt. da 12 a 17 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.
La sede della FIVU, in via provvisoria, è stabilita nel luogo di residenza del Presidente pro-tempore e potrà
essere spostata con delibera del Consiglio Federale senza necessità di modifica del presente Statuto ed indicata
nel Regolamento Organizzativo Federale (art.21).
          
TITOLO   I I
FEDERAZIONE ALL’ AERO CLUB D’ ITALIA
ART. 3
La FIVU adegua il proprio statuto al fine di ottenere la federazione all’Aero Club d’Italia, rendendolo conforme ai
requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello statuto dell’Aero Club d’Italia.

ART. 4

La FIVU intende ottenere l’aggregazione all’Aero Club d’Italia ed è a conoscenza che la federazione all’Aero
Club d’Italia è concessa, su domanda della singola Federazione, dall’Assemblea dell’AeCI, secondo il disposto
dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dell’AeCI e che la qualità di Federazione Sportiva Aeronautica federata
all’Aero Club d’Italia si perde nei casi previsti dall’articolo 16 dello Statuto dell'AeCI.

TITOLO   I I I
ORGANI SOCIALI

C A P O   I
G E N E R A L I T À
ART. 5
Gli Organi della FIVU sono :
a)l' Assemblea;
b) il Consiglio Federale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti

C A P O   I I
A S S E M B L E A
ART. 6
L’Assemblea è costituita dal Presidente della FIVU, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti degli Aero
Club e delle altre Associazioni affiliate che devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività o che siano
stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) per almeno due
anni, e dal Rappresentante degli Atleti in attività, eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio
Federale dell’AeCI e approvato dall’Assemblea dell'AeCI, nonchè dai Presidenti e dai soci onorari della FIVU.
Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto.
Possono partecipare all’Assemblea della FIVU senza diritto di voto i Rappresentanti del Volo da Diporto e
Sportivo a motore che siano stati eletti ai sensi dell’art. 1, comma 8, dello Statuto degli Aero Club federati alla
FIVU. L’Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell’Aero Club d’Italia, ha tutti i poteri per
conseguire gli scopi sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.
         
ART. 7
L’Assemblea è l’organo deliberante della FIVU ed è convocata dal Presidente della FIVU
almeno due volte l’anno:
- entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell’attività svolta nell’anno
precedente;
- entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell’anno
successivo.
Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della FIVU, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei
Conti della FIVU medesima.
L’assemblea nomina il Delegato della Sicurezza Volo ed  il Segretario Tesoriere previsti dall’art. 11 del presente
Statuto.
L’Assemblea approva il Regolamento per la gestione Finanziaria e Contabile.

ART. 8
L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con
predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo degli Enti Federati alla FIVU.

ART. 9
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale, e nel sito WEB ufficiale della
FIVU almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera
raccomandata ad ogni componente dell’Assemblea stessa con diritto di voto, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’adunanza. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data,
l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può
aver luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.
 E’ ammesso l’esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell’art. 2532 del
Codice Civile. (art.2532 Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è previsto nell’atto costitutivo. In tal
caso l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.)

ART. 10
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Salvo che per l’elezione del Presidente della FIVU, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
 
C A P O   I I I
CONSIGLIO FEDERALE
ART. 11
Il Consiglio Federale è composto:
A. dal Presidente della FIVU, che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto
nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
B. dai Consiglieri eletti dall’Assemblea della FIVU in numero di nove, tra i quali il Consiglio elegge il
Vicepresidente.
C. dai Presidenti Onorari.
Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitati inoltre, senza diritto di voto, un rappresentante
dell’Associazione Italiana Piloti Diversamente-abili (Baroni Rotti) designato dall’Associazione stessa, il Delegato
della Commissione Permanente Sicurezza Volo, il Segretario Tesoriere; (vedi Regolamento Organizzativo
Federale).
I partecipanti alle riunioni del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle
spese documentate effettivamente sostenute per l’espletamento dei compiti istituzionali.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 12
Il Consiglio Federale è organo propositivo, e di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti
con diritto di voto.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

ART. 13
Le controversie fra i soggeti federati alla FIVU sono risolte dal Consiglio Federale della FIVU.
Contro il provvedimento di quest’ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell’AeCI.

C A P O   IV
P R E S I D E N T E

ART. 14
Il Presidente della FIVU è eletto dall’Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei
presenti, al primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere eletto per un terzo mandato prima che siano
decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

ART. 15
Il Presidente ha la legale rappresentanza della FIVU.
In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da
presentare alla ratifica dell’Assemblea della FIVU nella prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.        
Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

 

C A P O   V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16
Il controllo della amministrazione della FIVU è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra
soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali:
a) uno eletto dall’Assemblea della FIVU,
b) due eletti dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, tra i quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente.
Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la
contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio Federale.  I verbali delle riunioni
del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FIVU I Revisori assistono alle
riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Federale della FIVU senza diritto di voto e senza diritto a compenso salvo
il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l’espletamento dei compiti istituzionali.

 

C A P O   V I
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

ART. 17
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque
Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica
fino alla scadenza dell’Organo Collegiale . In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei
componenti dell’Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.


ART. 18

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo della FIVU, non comporta la decadenza
degli altri Organi. In tal caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza di tutti gli Organi, dell’Organo decaduto.

 

TITOLO    IV
PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

ART. 19
L’Assemblea della FIVU può deliberare sulla designazione a Presidenti Onorari e Soci Onorari della FIVU, in
riferimento a  persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Volo da Diporto e Sportivo e
l'Aviazione in genere.
Tali delibere assumeranno piena efficacia dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Federale dell'AeCI.
I Presidenti e i Soci Onorari della FIVU godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Aero Club locali e
Associazioni affiliate alla FIVU, e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
         

TITOLO   V
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA’
ART. 20
Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all’elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si
applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40, 41e 42 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.
 
TITOLO   VI
AMMINISTRAZIONE

ART.21
Il Consiglio Federale provvede alla redazione e aggiornamento del Regolamento Organizzativo Federale, e
predispone il Regolamento per la gestione Finanziaria e Contabile.
Il Consiglio Federale provvede alle nomine per i vari uffici previsti nel Regolamento Organizzativo Federale. Tutti
i soggetti incaricati di funzioni amministrative, ivi compreso il Segretario Tesoriere, ed il Delegato per la
Commissione Permanente Sicurezza Volo, non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle sole
spese documentate effettivamente sostenute per l’espletamento dei compiti istituzionali.


ART. 22
Per la gestione amministrativo-contabile della FIVU, si  applicano le norme previste dal Regolamento
Organizzativo Federale (art. 21), nonché dall’art.17 dello Statuto dell’AeCI.


ART. 23
Il patrimonio della FIVU è costituito :
a) da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della FIVU;
b) dai beni mobili e immobili dei quali la FIVU divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.


ART. 24
Le entrate della FIVU sono costituite :
1) dalle rendite patrimoniali;
2) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi
ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate;
3) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;
4) dai proventi derivanti dall’ attività istituzionale della FIVU;
5) dai contributi da parte dell’Aero Club d’Italia
6) dalle sponsorizzazioni;
7) da ogni altra eventuale entrata.


ART. 25
I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio
Federale della FIVU, con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FIVU, o da un suo delegato, o dal Segretario Tesoriere.
       

ART. 26
L’anno finanziario della FIVU coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Federale della FIVU predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone
all’Assemblea della FIVU, in tempo utile per le deliberazioni di cui all’art. 7 del presente Statuto.
Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all’Aero Club
d’Italia per l’approvazione ai sensi dell’art. 32, n. 20, dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO   V II
ATTIVITÀ AGONISTICA

ART. 27
Ogni anno, entro i termini fissati dall’Aero Club d’Italia, la FIVU sottopone al medesimo il programma
concernente la propria attività agonistica per l’anno successivo, ai fini del coordinamento nel quadro sportivo
nazionale per la relativa approvazione.
Il Presidente della FIVU sottopone alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dell’Aero Club d’Italia i
nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

 

TITOLO   V III
SCIOGLIMENTO DELLE FIVU O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 28
Lo scioglimento della Federazione può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni
affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia.
In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Ente
dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni
fino al termine delle operazioni relative.


ART. 29
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei Presidenti delle
Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell’AeCI può sciogliere gli Organi Direttivi della FIVU, ai sensi
dell’art.32, numero 14, dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un
periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può
essere prorogato fino ad un anno.

 

TITOLO   IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30
Gli Aero Club e le altre Associazioni che intendono affiliarsi alla FIVU sono Enti di diritto privato, debbono
possedere i requisiti di cui all’art. 15 dello Statuto dell’AeCI e debbono dotarsi di ordinamenti che non contrastino
con il medesimo Statuto dell’AeCI, con lo Statuto tipo degli Aero Club locali e con lo Statuto tipo delle FSA.
        
ART. 31
Il Presidente dell’Aero Club d’Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il
mantenimento dei requisiti necessari per la federazione della FIVU all’Aero Club d’Italia e per l’affiliazione delle
Associazioni alla FIVU.
Approvato dall’ Assemblea del 12 febbraio 2005 in Vignole di Quarrata (PT)